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Fondazione Forense Monza | FAQ
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FAQ

Linee guida a supporto di una domanda di conciliazione
Che cos'è la mediazione civile e commerciale?

La mediazione civile e commerciale è un’attività condotta da un terzo imparziale, chiamato mediatore, che assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia. È una procedura stragiudiziale e informale, alternativa al ricorso in tribunale, caratterizzata da semplicità, velocità, riservatezza e costi contenuti.

Qual è l'obiettivo della mediazione?

L’obiettivo principale della mediazione è offrire uno strumento semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi e costi contenuti, riducendo l’afflusso di nuove cause nel sistema giudiziario ordinario.

Che cos'è un Organismo di Conciliazione Forense?

Un Organismo di Conciliazione Forense è un ente istituito per offrire ai cittadini e agli operatori del diritto uno strumento alternativo per risolvere le controversie in sede stragiudiziale . Questi organismi sono iscritti al Registro degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

In quali materie è obbligatoria la mediazione?

Le materie per cui la mediazione civile e commerciale è obbligatoria secondo le più recenti normative (in particolare il D.Lgs. 28/2010 aggiornato dal D.Lgs. 149/2022 e dal correttivo D.Lgs. 216/2024) sono le seguenti:

  • Condominio
  • Diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ecc.)
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Locazioni
  • Patti di famiglia
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Comodato
  • Affitto di azienda
  • Risarcimento danni, inclusi quelli da responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Contratti di prestazione d’opera
  • Contratti di rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subforniture

Queste materie rappresentano il campo oggettivo per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cioè obbligatorio prima di poter adire il tribunale.

Dal 25 gennaio 2025, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 216/2024 (correttivo Cartabia), sono state introdotte anche importanti novità procedurali, come la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica e l’estensione del termine per la conclusione del procedimento fino a sei mesi, con possibilità di proroga.

In sintesi, la mediazione obbligatoria riguarda un ampio spettro di controversie civili e commerciali, con l’obiettivo di favorire la risoluzione extragiudiziale e snellire il carico dei tribunali.

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È possibile accedere alla mediazione anche per controversie non obbligatorie?

Sì, è possibile ricorrere alla mediazione su base volontaria per tutte le altre controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Come si avvia una procedura di mediazione?

Per avviare una procedura di mediazione, i cittadini possono presentare una domanda di mediazione . La modulistica necessaria e le modalità di pagamento per le spese di mediazione sono disponibili qui (link al modulo della domanda ).

Quanto dura il procedimento di mediazione?

Il procedimento di mediazione ha una durata legale fino a sei mesi con possibilità di proroga.

È possibile svolgere la mediazione in modalità telematica?

Sì, a partire dal 25 gennaio 2025 è possibile svolgere la mediazione civile e commerciale in modalità telematica grazie alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 216/2024, noto come correttivo Cartabia. Le principali caratteristiche della mediazione telematica sono:

  • Deve esserci il consenso espresso delle parti per svolgere la mediazione in modalità telematica.
  • Tutti gli atti del procedimento sono digitalizzati e devono essere firmati con firme digitali conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
  • Il mediatore verifica la validità delle firme digitali prima di apporre la propria firma e di depositare il verbale e l’eventuale accordo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
  • È prevista anche la possibilità di svolgere incontri con modalità audiovisiva da remoto, cioè con collegamento audio-video che garantisce udibilità e visibilità reciproca delle parti, anche se non si utilizza la firma digitale per tutti gli atti (in questo caso si può firmare analogicamente davanti al mediatore).
  • La procedura telematica rende il processo più comodo, rapido e accessibile, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi.
Chi sono i mediatori?

I mediatori sono professionisti esperti, selezionati rigorosamente e formati per essere neutrali e imparziali . Hanno specifiche conoscenze ed esperienze in tema di mediazione e assistono le parti nella ricerca di un accordo conciliativo, senza imporre decisioni vincolanti.

Chi può essere mediatore? Quali sono i requisiti per l’iscrizione negli elenchi?

Il mediatore deve essere un professionista formato, con titolo di studio adeguato, integrità morale e capacità specifiche, iscritto in elenchi ufficiali gestiti dal Ministero della Giustizia E dagli organismi accreditati. Questi requisiti garantiscono la qualità e la serietà del servizio di mediazione civile e commerciale, assicurando la tutela delle parti coinvolte nel procedimento. In particolare per l’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA FONDAZIONE FORENSE DI MONZA: il MEDIATORE deve essere un avvocato esperto, formato specificamente in mediazione, con comprovata esperienza e aggiornamento professionale, selezionato attraverso un rigoroso processo di valutazione dalla Fondazione Forense di Monza.

Il mediatore può imporre una decisione?

Il mediatore non può imporre una decisione alle parti coinvolte nella mediazione civile e commerciale. Il suo ruolo è quello di facilitare il dialogo e aiutare le parti a trovare un accordo amichevole, agendo in modo imparziale, indipendente e neutrale. Non ha poteri decisionali né può emettere giudizi vincolanti o obbligare le parti ad accettare una soluzione.

Quali sono le spese per la mediazione?

Le spese per la mediazione civile e commerciale, aggiornate al 2025 in base al D.M. 150/2023 entrato in vigore il 15 novembre 2023, si articolano principalmente in:

  • Spese di avvio del procedimento, dovute al momento della presentazione della domanda di mediazione.
  • Spese di mediazione per il primo incontro, che comprendono il compenso del mediatore.
  • Spese vive per eventuali notifiche o raccomandate inviate dall’organismo di mediazione.
  • Ulteriori spese di mediazione in caso di accordo raggiunto dopo il primo incontro o in caso di incontri successivi.

Le tariffe sono proporzionate al valore della controversia e sono dovute in egual misura da ciascuna parte.

Come si effettuano i pagamenti?

Il pagamento delle spese di mediazione può essere effettuato attraverso BONIFICO BANCARIO riportante in descrizione il NOME della PARTE ISTANTE ed ADERENTE. Vi è anche la possibilità di pagare in sede tramite POS quando la mediazione è in presenza. E’ utile ricordare che è previsto dalla normativa (D.Lgs n. 28/2010 e succ mod.) un credito di imposta. Il credito di imposta è riconosciuto alle parti che hanno partecipato a una mediazione e hanno sostenuto direttamente spese tracciabili per l’indennità di mediazione e, se obbligatoria, per l’assistenza legale. E’ dunque preferibile che ogni parte coinvolta nel procedimento paghi con bonifico bancario, direttamente e non per tramite dell’avvocato, gli importi dovuti.

È obbligatoria la presenza di un avvocato durante la mediazione?

La presenza dell’avvocato è obbligatoria durante la mediazione civile e commerciale nei casi in cui la mediazione sia prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia nelle materie per cui la legge impone il tentativo obbligatorio di mediazione (ad esempio condominio, diritti reali, successioni, locazioni, risarcimento danni, contratti bancari e assicurativi, ecc.).

In questi casi:

  • Le parti devono essere assistite da un avvocato sin dal primo incontro e per tutta la durata del procedimento di mediazione.
  • L’assistenza legale è necessaria affinché l’accordo raggiunto abbia valore di titolo esecutivo senza dover ricorrere all’omologa giudiziale.
  • Se l’accordo non è sottoscritto dagli avvocati, può essere comunque omologato dal giudice per diventare esecutivo.

Per contro, nella mediazione facoltativa (cioè volontaria e non obbligatoria per legge), la presenza dell’avvocato non è obbligatoria, anche se è comunque consigliata per tutelare al meglio gli interessi della parte

Cosa agevola l'avvio e il buon funzionamento di un procedimento di mediazione?

E’ utile che la domanda di mediazione venga depositata completa di tutti i documenti richiesti (link al modulo della domanda). Agevola inoltre la presa in carico e l’avvio del procedimento, la contestuale presenza della attestazione dei pagamenti dovuti in capo alle parti coinvolte al modulo di deposito della domanda di mediazione e alla documentazione necessaria. Consigliamo che le parti eseguano i pagamenti contestualmente al deposito della domanda e che i difensori depositino in contemporanea e comunque entro 12 giorni dalla data di effettuazione dei pagamenti

Cosa succede quando il deposito non è completo?

All’atto della ricezione di una domanda di mediazione, la Segreteria svolge un’attenta istruttoria della completezza di tutti i documenti e dei pagamenti richiesti. Qualora il deposito difetti in qualche parte viene sospeso in attesa del suo completamento. Se vuoi quindi un procedimento rapido e veloce, leggi attentamente il modulo di deposito della Domanda.

Cosa succede se si raggiunge un accordo?

Se si raggiunge un accordo in mediazione civile e commerciale, questo assume valore di titolo esecutivo se è sottoscritto anche dagli avvocati che assistono le parti o se viene omologato dal Presidente del tribunale competente. Ciò significa che l’accordo ha la stessa forza di una sentenza e può essere eseguito forzatamente senza ulteriori formalità, qualora una delle parti non adempia agli obblighi concordati. In pratica:

  • L’accordo viene allegato al verbale di mediazione redatto dal mediatore.
  • Ha natura contrattuale e vincola le parti come un negozio giuridico (art. 1372 c.c.).
  • Può essere eseguito direttamente, ad esempio con pignoramenti o iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Se sottoscritto dagli avvocati, non necessita di omologazione giudiziale per diventare esecutivo.

L’accordo rappresenta quindi la conclusione positiva del procedimento di mediazione, offrendo una soluzione rapida, economica e definitiva alla controversia, evitando il ricorso al giudice.

Cosa succede se la mediazione non ha esito positivo?

Se la mediazione non ha esito positivo, ossia non si raggiunge un accordo tra le parti, il mediatore redige un verbale che attesta il mancato accordo e conclude la procedura. A questo punto:

  • La parte che ha promosso la mediazione può comunque ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni.
  • Se la mediazione era obbligatoria per legge (condizione di procedibilità), il mancato accordo permette di avviare il giudizio, ma la domanda giudiziale sarà ammissibile solo se la mediazione è stata effettivamente tentata e conclusa.
  • Se una parte ha ingiustificatamente rifiutato la proposta di conciliazione formulata dal mediatore, e nel successivo giudizio ottiene una sentenza conforme a quella proposta, rischia di non ottenere la condanna alle spese processuali a carico della controparte e può essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla controparte e a pagare allo Stato il contributo unificato.
  • Il giudice può quindi valutare negativamente il comportamento della parte che ha rifiutato senza motivo la conciliazione, con conseguenze economiche rilevanti.

In sintesi, il mancato accordo non preclude l’accesso al giudice, ma può avere conseguenze sfavorevoli in termini di spese e oneri processuali, incentivando così le parti a considerare seriamente la mediazione.

Dove si svolgono le mediazioni?

Le le parti hanno optato per la modalità in PRESENZA gli incontri si svolgono presso la sede operativa di Via De Gradi 3, Monza, 20900. In casi di elevata numerosità delle parti coinvolti l’Organismo di conciliazione di Monza ha a disposizione degli ampi spazi presso la sede legale della Fondazione Forense di Monza sita in via Mantegazza 2, Monza.

Quali sono gli orari e i contatti della segreteria?

La segreteria è contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 o a mezzo mail o pec.

Contattaci

Che cos'è e come si ottiene?

I pagamenti relativi al procedimento di mediazione devono essere effettuati per coprire principalmente due voci:
Indennità di mediazione dovuta all’Organismo di Mediazione, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione vere e proprie.
Compenso per l’assistenza legale dell’avvocato, nei casi in cui l’assistenza sia obbligatoria o la mediazione sia demandata dal giudice.
Per quanto riguarda il credito di imposta, previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche), ecco come funziona:
Il credito di imposta è riconosciuto alle parti che hanno partecipato a una mediazione e hanno sostenuto “direttamente” spese tracciabili per l’indennità di mediazione e, se obbligatoria, per l’assistenza legale.
Nel caso in cui la mediazione si concluda con un accordo di conciliazione, il credito d’imposta è pari all’importo delle indennità di mediazione pagate, fino a un massimo di 600 euro per procedura.
Se la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice, si aggiunge un credito d’imposta per il compenso dell’avvocato fino a 600 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Inoltre, se la mediazione ha portato all’estinzione del giudizio, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato, fino a un massimo di 518 euro.
Il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare le imposte dovute o per ottenere un rimborso nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico).
Per usufruire del credito, è necessario presentare una domanda tramite la piattaforma online del Ministero della Giustizia, indicando i dati identificativi, le fatture, i pagamenti effettuati e l’esito della mediazione.
I limiti massimi di credito d’imposta sono: 600 euro per procedura, fino a 2.400 euro annuali per persone fisiche e 24.000 euro annuali per persone giuridiche.

Se avete bisogno di maggiori informazioni, riguardanti la mediazione/formazione potente contattarci tramite la pagina Contatti presenti nel sito.